L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida per l’accesso al beneficio per chi investe in R&S, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.
Come opera la misura:
– Credito d’imposta del 25% su investimenti incrementali in R&S nel quinquennio 2015-2019
– Per i costi connessi all’assunzione di personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S e i costi della ricerca svolta con università, organismi di ricerca, altre imprese (comprese startup e PMI innovative), il credito d’imposta è maggiorato, ovvero pari al 50%
– L’incrementalità è calcolata rispetto alla media (fissa) degli investimenti fatti nel triennio 2012-2014
– Le spese annuali per attività di R&S devono essere almeno € 30 mila
– La detrazione massima annuale è di € 5 milioni per ciascun beneficiario
Spese ammissibili all’agevolazione:
– spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario non inferiore a €2.000 (al netto IVA)
– spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne
Queste categorie di costi devono riguardare, nel complesso, attività di R&D quali lavori sperimentali teorici, ricerca pianificata o indagini critiche, elaborazione di progetti, piani, disegni, prototipi, progetti pilota. Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.
Fruizione dell’agevolazione:
Il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione nel modello F24 è il 6857 “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, Dl n. 145 del 23 dicembre 2013”.
Per ulteriori informazioni contattare la redazione all’indirizzo e-mail info@recyclingpoint.info.
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