Normative

RAEE, al via gli incentivi per gli impianti di trattamento e riciclo

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Dal 27 agosto si può fare domanda per interventi di innovazione tecnologica. Escluse le attività preliminari come cernita e deposito.

È possibile fare domanda per gli incentivi per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE). Dal 27 agosto è diventata operativa la facoltà di inoltrare la richiesta al ministero dell’Ambiente. L’accesso ai contributi è concesso a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e istituti universitari e di ricerca.

Vengono definiti, con avviso pubblico, i criteri, le modalità, le procedure per l’accesso ai contributi economici e le risorse stanziate annualmente dalla direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del dicastero dell’Ambiente. I contributi economici sono comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio ordinari del ministero e vengono attribuiti previo avviso pubblico con cadenza annuale. La procedura di selezione degli interventi è a cura della direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del ministero dell’Ambiente.

Le misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore sono disciplinate dal ministero dell’Ambiente con il decreto del 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016. Gli obiettivi degli incentivi sono massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE, ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclo e trattamento o ridurre il numero delle fasi. Altri interventi possono riguardare la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Gli interventi incentivati dovranno comportare un effettivo incremento del livello tecnologico dell’impianto rispetto alle migliori pratiche disponibili attualmente nel settore. Escluse invece le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito. Gli impianti in questione devono essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 49 del 2014.

Consulta il decreto del 25 luglio 2016

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