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Ok dal Consiglio di Stato: l’autorità giudiziaria nomina il consorzio che se ne può prendere carico a seconda della tipologia.
Come gestire i rifiuti provenienti dal traffico illecito? Una risposta arriva dal Consiglio di Stato, che dopo quasi 3 anni e mezzo ha espresso parere favorevole al decreto ministeriale ambiente sulla fissazione dei potenziali curatori incaricati di vendere i rifiuti posti sotto sequestro in aree portuali o aeroportuali. La risposta sta nell’affidamento al consorzio nominato dall’autorità giudiziaria che per competenza può prendersene carico, a seconda della tipologia di rifiuto.
Il provvedimento citato dà attuazione all’articolo 9, commi 3-septies e 3-octies del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2012, n. 44.
Il comma 3- septies recita: “I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuti oggetto di sequestro. L’autorità giudiziaria dispone l’acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell’articolo 392, comma 1. lettera f) del codice di procedura penale.”
Il comma 3-octies recita: “I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall’autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartire il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.”
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